Impianti termici

La gestione della caldaia: tutti gli obblighi per il 2024

La gestione della caldaia: tutti gli obblighi per il 2024
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Gli impianti termici, in base al DPR 74 del 2013, devono essere oggetto di periodiche manutenzioni ed essere sottoposti a regolari controlli. La normativa vigente, rappresentata dal D. Lgs. n. 48 del 2000, identifica gli impianti termici come quegli impianti tecnologici fissi che possono essere usati per la climatizzazione degli ambienti, in estate o in inverno, con produzione di acqua calda sanitaria o meno; rientrano nella categoria degli impianti termici anche i dispositivi impiegati per la produzione di acqua calda sanitaria, a prescindere dal tipo di vettore energetico che viene adoperato (il gpl, il metano, il legno, e così via).

Quali sono gli impianti termici e quali non lo sono

Non fanno parte della categoria degli impianti termici gli scaldabagno e i boiler, cioè i sistemi che vengono usati solo per la produzione di acqua calda sanitaria che sono al servizio di unità immobiliari singole a uso residenziale; e non sono impianti termici neppure le stufette mobili. Di conseguenza, per tali impianti non sono previsti i controlli di legge che, invece, sono necessari per gli impianti termici. Nel caso in cui i generatori per acqua calda sanitaria servissero tipologie di immobili diverse dalle unità immobiliari singole a uso residenziale, ecco che essi verrebbero assimilati agli impianti di climatizzazione.

Le verifiche necessarie per la caldaia

Per provvedere alla manutenzione di un impianto termico ci si può rivolgere a una ditta specializzata in installazione caldaie Milano. Sono due le tipologie di verifiche che occorrono: il controllo dell’efficienza energetica, che corrisponde alla prova fumi; e la manutenzione, che comprende tutte le operazioni che servono a garantire, nel corso del tempo, le performance dei componenti e dei dispositivi sul piano della riduzione dei consumi di energia, della funzionalità e della sicurezza. Manutenzione ed efficienza, dunque, corrispondono alle due verifiche necessarie per le caldaie.

Chi è il responsabile dell’impianto termico

Il responsabile dell’impianto termico è il soggetto che ha la responsabilità di provvedere non solo alla manutenzione dell’impianto stesso, ma anche al suo controllo, alla sua conduzione e al suo esercizio. Egli, inoltre, è tenuto a garantire che vengano rispettate le disposizioni di legge in relazione all’efficienza energetica. È l’occupante dell’immobile a rivestire il ruolo di responsabile della manutenzione della caldaia: si può trattare del proprietario o, se si tratta di un immobile in affitto, del locatario. Quando si è in presenza di un impianto termico centralizzato, infine, la responsabilità spetta all’amministratore di condominio. Ovviamente si può sempre scegliere di rivolgersi a un terzo responsabile: per esempio il tecnico di una ditta specializzata in sostituzione caldaie Milano.

La periodicità dei controlli

In base a quanto previsto dall’articolo 7 del DPR 74 del 2013, tocca all’installatore segnalare la frequenza di manutenzione di ogni impianto; egli, inoltre, è tenuto a fornire le istruzioni tecniche necessarie per la manutenzione e l’uso dell’apparecchio. Nel caso in cui non vengano fornire dall’installatore delle istruzioni in tal senso, si può comunque far riferimento alle informazioni messe a disposizione dai produttori consultando i libretti d’uso e manutenzione. In genere la manutenzione deve essere effettuata ogni anno, ma – per sicurezza – conviene appunto dare un’occhiata al libretto di istruzioni.

Al termine dei controlli

Una volta che i controlli sono stati portati a termine, è dovere del manutentore fornire un report incentrato sulle verifiche, per poi provvedere alla compilazione, nelle parti pertinenti, del libretto di impianto. Per quel che riguarda il rapporto dell’efficienza energetica, invece, la cadenza varia in base alla potenza utile nominale del dispositivo e alla tipologia di alimentazione: si va da un minimo di un anno per i generatori alimentati a gasolio o a pellet con una potenza utile nominale maggiore di 100 kW fino ai 4 anni dei generatori alimentati a gpl o a metano che hanno una potenza utile nominale compresa fra i 10 e i 100 kW. Il controllo dell’efficienza energetica, inoltre, deve essere eseguito al momento della prima messa in servizio della caldaia o ogni volta che vengono effettuati degli interventi che non fanno parte di quelli periodici e che sono in grado di alterare l’efficienza energetica. Il controllo deve accertare che i sistemi di regolazione della temperatura siano funzionanti, così come il sottosistema di generazione.

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