La Lombardia si sveglia in arancione rafforzato: TUTTE LE NUOVE REGOLE
Le nostre Faq, per spiegare tra le righe dell'Ordinanza del presidente Fontana tutte le sfumature dell'arancione rafforzato.
La Lombardia si sveglia in arancione rafforzato: TUTTE LE NUOVE REGOLE.
La Lombardia si sveglia in arancione rafforzato: TUTTE LE NUOVE REGOLE
MILANO - Questa mattina la Lombardia si è svegliata, senza quasi un vero e proprio preavviso, in zona arancione rafforzato. Una misura messa in atto, inutile a dirsi, con la solita modalità: inseguire il virus. Si fosse voluto anticipare, per una volta, si sarebbe dovuto "chiudere" Brescia già quasi un mese fa, impedendo così che quel super focolaio si allargasse in tutta la regione. Ma meglio passare oltre...
La zona arancione rafforzato (o rinforzato) spiegata: non solo chiusura delle scuole
Nella totale confusione, che già era presente con i tre colori (diventati poi quattro, anche se il bianco non è propriamente un colore, di per sè) ora ci sono le sfumature di colore a rendere tutto più complicato. Alla ennesima domanda giunta su whatsapp del tipo: "Si può fare questo? Si può andare qui? Sono chiusi i negozi?" ci siamo decisi a scrivere questo articolo tanto scontato quanto (forse) utile. Leggiamo dunque insieme l'Ordinanza regionale di ieri, 4 marzo 2021, firmata dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e cerchiamo di chiarire ogni punto (solo apparentemente) oscuro.
Scuola
1. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia;
2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2:
• le attività di laboratorio sono garantite;
• resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
3. Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 44 del DPCM 2 marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
Tutto abbastanza chiaro: didattica a distanza per tutte le scuole di ordine e grado. Rimangono aperti solo gli asili nido. Le eccezioni previste sono unicamente per svolgere le attività di laboratorio e per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Smart working
4. si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia;
Qui ancora meno c'è da spiegare: chi lavora in uffici pubblici, da oggi, venerdì 5 marzo, lo farà da casa con la formula del lavoro agile (quanto poi "agile" possa essere se a casa ci sono due o tre figli in DAD, quello è un altro discorso).
Spostamenti
5. non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
6. non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
7. non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
Qui il discorso, apparentemente semplice, si fa più complicato. Se prima infatti era consentito fare visita ad amici e parenti nello stesso Comune (avvisando il virus che era la nostra singola visita consentita nell'arco delle 24 ore e quindi di non attaccarci), ora questa deroga decade: non sono dunque più consentiti gli spostamenti verso altre abitazioni private, fatti salvi, come sempre, gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.
Stop anche agli spostamenti verso seconde case. Resta chiaramente la limitazione agli spostamenti tra un Comune e l’altro e all’interno del proprio comune di residenza. Salva però la la deroga per i piccoli Comuni (entro i 5mila abitanti), che permette di spostarsi entro un raggio di 30 km evitando il capoluogo di Provincia.
Spesa e acquisti
8. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
Regola semplice quanto oscura ai più: niente più spesa per tutta la famigliola insieme appassionatamente. A far la spesa deve andare un solo componente per nucleo familiare. Fatta eccezione chiaramente per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.
Aree gioco
9. non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
Questo è abbastanza semplice (per quanto complichi ulteriormente le cose per i genitori con figli).
Mascherine
10. è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.
Qui proprio non ci sentiamo di aggiungere neanche una parola, o forse sì: la mascherina va indossata sempre e tenuta su naso e bocca.
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