posteggi "vietati"

Liti condominiali per le parti comuni, il regolamento della Città di Milano

Milano e Torino sono all'avanguardia nella gestione delle controversie per questioni di convivenza fra inquilini. Resta da vedere chi deve intervenire per le sanzioni...

Liti condominiali per le parti comuni, il regolamento della Città di Milano
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Regole, regolette e questioni liti condominiali a Torino: quante volte capita di aver da ridire con inquilini o dirimpettai per comportamenti poco civili? Per esempio: che fastidio quando buttano lì le biciclette a casaccio e magari impediscono l'apertura del portone...

Prima fonte di litigi

Come riporta Prima Torino l'utilizzo degli spazi comuni, a quanto pare, è la primaria fonte di litigi condominiali in Italia. Spesso il regolamento di condominio sancisce dei divieti, quali ad esempio il transito della bici internamente alla struttura e il relativo parcheggio magari nell’androne. Ma anche gli orari di quiete (dopo pranzo) o le regole per le pulizie. Il condomino è tenuto ad attenersi a queste clausole regolamentari. In sostanza, in virtù di quanto affermato dall’articolo 1.102 del Codice Civile, ogni condòmino ha diritto di usare le parti comuni nel modo che più si rispondente alla proprie esigenze purché ciò non comporti una modificazione della loro destinazione d’uso, un’alterazione del decoro dell’edificio o una lesione del pari diritto degli altri inquilini. Burocratese all'italiana? Forse anche per correggere questo possibile difetto le Giunte comunali di due grandi città (Torino e Milano) hanno voluto andare più a fondo della questione. Partendo da ciò che fa più litigare: il posteggio di bici e/o velocipedi (monopattini, motorini ecc.).

Così Milano e Torino

Il regolamento della città di Milano così dispone: “In tutti i cortili esistenti o di nuova edificazione sia consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile”. Anche qui, la violazione della norma comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie. Nella città di Torino, si prescrive che "l’amministratore dello stabile non può essere considerato responsabile per i danni o furti alle bici in sosta nel cortile del condominio". Anche qui è previsto il sistema sanzionatorio delle multe. In conclusione, va ribadito che non è possibile occupare le zone condominiali (androni, cortili, pianerottoli, ecc.) se l’occupazione è di intralcio agli altri, i quali sono di fatto impediti a poter godere dell’area come vorrebbero. In pratica, l’uso della cosa comune deve permettere ad ogni altro singolo condomino di servirsene anche per soddisfare le proprie analoghe esigenze.

L'unico dubbio sulle liti condominiali a Torino: chi interviene per emettere le sanzioni ed esigere il pagamento di eventuali multe?

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